Lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

AMICI DEL ROSETO E DEL PARCO CULTURALE DI SAN GIOVANNI DI TRIESTE ODV

                                   Art. 1- Denominazione – Sede – Durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, della L.R. F.V.G. N. 23 di data 9.11.2012 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di volontariato non riconosciuta denominata Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste ODV, di seguito indicata anche come “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trieste, presso il domicilio del Presidente, che la concede a titolo di comodato gratuito. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione ha durata illimitata. Essa opera nel territorio della provincia di Trieste ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale; pertanto potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’associazione viene costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vale a dire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, Art. 5, comma f e comma i. A tal fine si propone di svolgere le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse connesse.

L’Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi riserve o capitale comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, neanche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come previsto dall’art. 8 comma 2 e 3 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. ed i. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, dopo la liquidazione i beni saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art, 45 comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. ed i., salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i membri dell’Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento e attività dell’Associazione stessa, nei limiti e nelle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. ed i.

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo ODV o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo ODV o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi Amici del Roseto e del Parco Culturale di San Giovanni di Trieste ODV, Ente del Terzo Settore.

2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo ODV o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato prevalentemente in favore di terzi.

Con l’esclusione di qualsiasi scopo di lucro e avvalendosi in modoprevalente delle prestazioni deivolontari associati, L’Associazione intende svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, Art. 5, comma f e comma i, curando, tutelando, promuovendo e valorizzando il Roseto e il Parco Culturale di San Giovanni di Trieste (da ora in poi indicato anche come Parco di San Giovanni o Parco) sia nei loro aspetti naturalistici e ambientali che dal punto di vista storico, culturale ed artistico, svolgendo comunque le attività destinatarie della normativa vigente, in particolare dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 5 comma f e comma i del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s. m.

Art. 4 – Attività

A tal fine intende intervenire, tramite i propri volontari, a supporto dell’attività di manutenzione e gestione delle rose e delle piante presenti nel Parco, promuovendo attività di ricerca, sperimentazione e formazione a esse connesse; sostenendo attività culturali, editoriali, tecniche, formative e ricreative atte a sviluppare e diffondere la conoscenza delle rose; promuovendo e partecipando a iniziative quali mercati, fiere e mostre; realizzando iniziative volte a conservare e valorizzare l’area verde del Parco di San Giovanni; incoraggiando il lavoro volontario nel Parco con lo scopo di migliorare il suo aspetto e la sua cura; diffondendo la coscienza dell’importanza del Parco dal punto di vista ambientale, naturalistico, scientifico, storico e artistico e valorizzandone l’utilizzo tramite esposizioni, pubblicazioni, concorsi e altre attività e iniziative.

L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Potrà raccogliere fondi per sostenere le proprie attività, come previsto dall’art. 7 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. ed i. e comunque nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso

L’attività dell’Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni e, attraverso accordi, convenzioni, affidamento di servizio di pubblica utilità e quant’altro previsto dalla normativa vigente, anche con enti pubblici o privati.

Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 6 – Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

  1. Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall’Organo di amministrazione. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interessepresenta domanda per iscritto all’Associazione. Essa dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall’Organo di amministrazione e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  2. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione, che delibera l’ammissione o il rigetto della domanda alla sua prima riunione utile.
  3. L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all’Organo di amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’appello verrà discusso nella successiva Assemblea ordinaria, durante la quale all’appellante dovrà essere garantito il diritto al contraddittorio.
  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per: dimissioni volontarie; morte; indegnità deliberata dall’Organo di Amministrazione. In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso secondo le modalità indicate nel precedente comma 4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati

I membri dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese, autorizzate preventivamente, effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, esaminare i libri sociali e consultare i verbali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della stessa. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dagli articoli 11, 12 e 13 del presente Statuto.

I membri dell’Associazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

Il comportamento verso gli altri associati e nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita associativa ed esterna dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza, gentilezza, buona fede, lealtà ed onestà.

Ciascun associato è tenuto a partecipare, secondo le proprie possibilità, alle iniziative organizzate dall’associazione. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’associazione.

Art. 8 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, preventivamente autorizzate ed entro i limiti stabiliti dall’Organo di amministrazione.

Art. 9Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione.

Il mancato pagamento della quota associativa per più di un anno può venir considerato come volontà di recesso. L’Organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

  1. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  3. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall’Organo di amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

4. L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

5. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo (nei casi previsti dall’art. 30 – comma 2 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. ed i.)
  • Organo di revisione legale dei conti (nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s. m. ed i.)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 11 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta dai membri dell’Associazione in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è l’organo sovrano.
  2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, per l’approvazione del bilancio di esercizio, mediante avviso scritto affisso nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo e-mail o lettera inviata al recapito risultante dal libro degli associati.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell’Organo di Amministrazione; oppure su richiesta motivata ed indirizzata all’Organo di Amministrazione di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giornidalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vice Presidente o l’eventuale organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
  5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  7. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12 Assemblea ordinaria e straordinaria

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

  1. L’Assemblea ordinaria:
  2. elegge il Presidente
  3. stabilisce il numero dei membri dell’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo e ne elegge i componenti;
  4. approva il programma di attività proposto dall’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
  5. approva il bilancio preventivo, presentato dall’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
  6. approva il bilancio e rendiconto consuntivo;
  7. decide di costituire l’Organo di controllo, nei casi previsti e ne elegge i membri;
  8. approva il Regolamento predisposto dall’Organo di Amministrazione per disciplinare aspetti organizzativi più particolari;
  9. stabilisce l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati
  10. delibera, su proposta dell’Organo di Amministrazione, sull’espulsione dei soci e sull’accoglimento o rigetto delle domande di ammissione;
  11. delibera su tutti gli altri argomenti di carattere ordinario sottoposti alla sua approvazione dall’Organo di Amministrazione.
  12. In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  13. L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta l’Organo di Amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo degli associati, per:
  • deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’associazione;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo.
  • Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti in proprio o per delega.
  • L’assemblea straordinaria dovrà venir convocata entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta e la riunione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.
  • Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe scritte e firmate contenenti il nome del delegante e quello del delegato.
  • L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria può anche tenersi in modalità telematica come previsto dalle vigenti normative in materia. In tal caso la votazione avverrà per email e non sono ammesse deleghe. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 13 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14 – Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo

L’organo di amministrazione o Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

  1. L’Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri, comunque in numero dispari, eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 che sono rieleggibili per ulteriori due mandati. Al momento della costituzione dell’Associazione si stabilisce che il numero dei componenti è di tre persone. Per quanto riguarda le competenze, si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
  2. I membri del primo Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea ed indicati nell’atto costitutivo.
  3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  6. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo sarà integrato attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero di voti ricevuti.
  7. Alla scadenza del mandato, il consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino a che non sia nominato il nuovo consiglio.
  8. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.15 – Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in modalità telematica secondo le stesse regole previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 16 – Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo: compiti

  1. L’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  2. eleggere nel suo seno il vicepresidente e il segretario – tesoriere;
  3. cooptare, se lo ritiene utile e necessario, altri membri in qualità di esperti, che potranno esprimersi con solo voto consultivo;
  4. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  5. deliberare la convocazione delle Assemblee
  6. predisporre il regolamento per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
  7. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone le eventuali spese;
  8. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  9. esaminare le domande degli aspiranti associati per sottoporle all’assemblea;
  10. proporre all’Assemblea l’espulsione degli associati ritenuti indegni;
  11. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  12. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  13. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di espletare eventuali compiti e atti in nome e per conto dell’Associazione.
  14. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni indicate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 17 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell’Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.24 del presente Statuto;
  4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l’Organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione dell’Organo di amministrazione svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l’Organo di amministrazione provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Organo di amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell’Organo di amministrazione. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – Il Presidente

  1. Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo.
  5. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione o Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  6. In caso di necessità e di urgenza, assume autonomamente i provvedimenti necessari, salvo proporne la ratifica in sede consigliare e/o assembleare.
  7. Cura l’ordinato svolgimento del lavoro degli organi associativi.
  8. Redige e sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo annuale ed eventualmente quello preventivo.
  9. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, ad eccezione della rappresentanza legale.

Art. 19 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. Il Presidente decade a seguito di:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 24 del presente Statuto;
  4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 – Organo di controllo

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

  1. L’organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art. 21 – Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 23 – Segretario – Tesoriere

  1. L’Associazione ha un segretario – tesoriere nominato dall’Organo di Amministrazione col compito di coordinare le attività associative.
  2. Il segretario – tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  3. provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;
  4. provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  5. redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  6. predisporre lo schema del progetto di bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo da sottoporre all’Organo di amministrazione;
  7. provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  8. provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’Organo di Amministrazione.
  9. Le funzioni di Segretario e/o Tesoriere possono essere svolte dal Vice Presidente.

        Art. 24 – Incompatibilità e trasparenza

Non può ricoprire cariche sociali l’associato che svolga attività economiche concorrenti con l’attività svolta dall’Associazione. Si applicano inoltre le disposizioni previste dalla Legge 9.1.2019 n. 3 e s. m. ed i. in materia di trasparenza.

Art. 25 – Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di due mandati consecutivi.

Art.26 – Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro degli associati;
  2. registro deivolontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3.L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione.

Art. 27 – Risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  4. quote associative e contributi degli associati;
  5. contributi dei privati;
  6. contributi dello stato, enti e istituzioni pubbliche:
  7. contributi di organismi internazionali;
  8. donazioni e lasciti testamentari;
  9. entrate derivanti dalle attività istituzionali;
  10. rendite di beni mobili e immobili pervenute all’associazione a qualunque titolo.
  11. attività di raccolta fondi
  12. rimborsi da convenzioni;
  13. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.
  14. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dall’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo.
  15. Le operazioni finanziarie sono disposte dal presidente e/o dal tesoriere.

Art. 28 – I beni

Eventuali beni, immobili o mobili, possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 29 – Quote associative

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall’assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Solo per il primo anno di attività, la quota associativa annuale viene determinata nella misura di 25,00 € per tutti gli associati.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea, né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 30 – Bilancio

  1. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  • Ogni anno deve essere redatto, a cura dell’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo d’esercizio (rendiconto) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria che deciderà a maggioranza di voti. Il bilancio così approvato viene depositato presso il Registro unico del Terzo settore. Può essere redatto anche un bilancio preventivo.
  • Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  • Il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo devono essere presentati all’assemblea per l’approvazione entro il 30 (trenta) giugno dell’anno seguente all’anno di esercizio.
  • Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede sociale dell’Associazione almeno dieci giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia del bilancio può essere richiesta da tutti gli associati.
  • Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell’associazione.
  • Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla normativa vigente o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato nei casi previsti dalla Legge.

Art. 31 – Regolamento

Al fine di meglio disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi dell’associazione, l’Organo di Amministrazione provvede alla redazione di un regolamento da sottoporre all’assemblea per l’approvazione. Eventuali modifiche al regolamento dovranno essere predisposte dall’Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo e approvate dall’assemblea.

Art. 32 – Bilancio sociale

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 – Convenzioni

  1. Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

  Art. 34 – Collegio arbitrale

  1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e gli associati, o tra gli associati medesimi, sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale formato da tre arbitri. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contradditorio, entro 15 giorni dalla nomina.
  2. Gli arbitri saranno nominati: uno da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste.
  3. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’associazione.

Art. 35 – Personale retribuito

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s. m. ed i. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art. 36 – Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 37 – Assicurazione dell’Associazione

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

Art. 38 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s. m. ed i.

2. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria, che vota con le modalità già previste dall’articolo 12.5.

3. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 39 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto sociale, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Contributi

L’Associazione “Amici del Roseto e del Parco culturale di San Giovanni” ha ricevuto i contributi seguenti nell’anno 2021:

  • 270 € dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
  • 440 € per l’acquisto di attrezzature tecniche (scanner e disco rigido) dalla Regione Autonoma di Friuli Venezia Giulia

Crea un sito web o un blog su WordPress.com

Progetta un sito come questo con WordPress.com
Comincia ora